Difesa? Ecco perché è sempre legittima

«La difesa, contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, è sempre legittima quando avviene nel proprio domicilio e in ogni altro luogo ove venga svolta un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale». Con questo incipit il Vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa, insieme ad altri parlamentari di Fratelli d’Italia, ha presentato alla stampa, presso la Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, il disegno di legge sulla legittima difesa che ha cominciato ieri (mercoledì 18 luglio) il suo iter di approvazione in Commissione Giustizia al Senato.

Il disegno di legge sulla legittima difesa, depositato il 29 marzo 2018 ad inizio legislatura, nasce da una storica e stoica battaglia che la destra italiana ha ritenuto giusto combattere ormai da diverso tempo e precisamente dal 2006. In quell’anno, infatti, il legislatore novellò l’art. 52 del codice penale, introducendo la cosiddetta legittima difesa domiciliare (o legittima difesa allargata). Mentre il primo comma, del suddetto articolo, prevede la non punibilità per colui che abbia commesso il fatto “per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”, il secondo e terzo comma, aggiunti dall’art.1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59, aumentano in termini di spazio il diritto all’autodifesa.

Viene, così, esteso il diritto all’autotutela non solo al domicilio privato, ex art. 614 c.p., (secondo comma) ma anche ad ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale (terzo comma), permettendo il ricorso a “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo” per la difesa legittima della “propria o altrui incolumità” o dei “beni propri o altrui”. Oltre, quindi, a quelle caratteristiche fondamentali previste dal primo comma dell’art. 52 c.p., ovvero: l’esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui), la necessità della difesa, l’attualità del pericolo, l’ingiustizia dell’offesa e il rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa, la novella del 2006 ha introdotto altrui due requisiti: a) il reo non deve avere desistito dall’azione illecita; b) deve sussistere il pericolo di aggressione.

Differentemente dalle tante proposte di legge depositate negli anni, tutte molto simili, soprattutto per quanto riguarda il criterio di proporzionalità della reazione, quella di FdI punta risolutamente sulla “assolutezza” della legittima difesa: la difesa in casa propria è sempre legittima. Ha sostenuto La Russa, infatti, che «non si può chiedere ad un comune cittadino, che si vede aggredito nel luogo dove la sicurezza dovrebbe essere maggiore e quindi lo stato d’animo di allerta ai minimi, di valutare la proporzionalità della risposta all’aggressione. Questo è possibile da parte di chi è addestrato a farlo, mi riferisco, chiaramente alle Forze dell’Ordine. Pertanto il principio che affermiamo si basa sul fatto che colui che subisca una effrazione domestica – a casa sua oppure sul luogo di lavoro – è da ritenersi esposto al massimo rischio. Il bene vita è messo a repentaglio dal malintenzionato, quindi la sua difesa sarà, in ogni caso, legittima».

Secondo il Vicepresidente del Senato, questo disegno di legge – che non aumenterà il numero di armi in circolazione – eliminando gli elementi di incertezza interpretativa, agevolerà non poco il lavoro della magistratura che non dovrà più, necessariamente, fare ricorso a un eccessivo esercizio di discrezionalità nel dirimere le controversie. In sostanza, ha precisato a sua volta il senatore Raffaele Stancanelli, con le modifiche all’art. 52 c.p., si vuole rafforzare la tutela delle persone oneste, risparmiando loro lunghe e dolorose indagini giudiziarie semplicemente per essere state costrette a fronteggiare un pericolo di aggressione, non auspicato, e di fronte al quale hanno dovuto reagire legittimamente. «La posizione della sinistra è in contrasto con l’opinione della maggior parte degli italiani» ha sottolineato lo stesso Stancanelli, in risposta alle accuse di voler creare una situazione da Far West lanciate dal Pd e da Pippo Civati in merito al progetto di legge; il Senatore ha citato infine lo stesso San Tommaso d’Aquino il quale non considerava illecita l’azione di difesa personale «per il fatto che con essa s’intende di conservare la propria vita: poiché è naturale per ogni essere conservare per quanto è possibile la propria esistenza».

*Alessandro Boccia, collaboratore Charta minuta