Le ultime notizie di cronaca che hanno riguardato amministrazioni comunali di Bari e Torino con arresti e indagati per corruzione elettorale, voto di scambio e altri reati previsti dal codice penale guidate da esponenti Pd impongono una riflessione sull’istituto più vicino al Cittadino.
L’art. 5 della Costituzione repubblicana ha previsto, accanto al principio della unità e dell’indivisibilità della Repubblica, il più ampio decentramento dei poteri promuovendo e riconoscendo le autonomie locali.
La legge 8/6/1990 n.142 ha delineato in maniera puntuale quelli che sono i principi informatori dell’ordinamento delle autonomie locali, abrogando in larga parte il R.D. 383/1934 (Legge comunale e provinciale) prevedendo il riconoscimento statutario e regolamentare dell’Ente Locale. Altre leggi hanno inciso in maniera fondamentale su questo Ente, la legge Napolitano-Vigneri e le varie Leggi Bassanini che hanno in un’ottica di semplificazione devoluto alcune funzioni statali ai Comuni.
In un’ottica di razionalizzazione della disciplina il Legislatore ha poi proceduto alla redazione di un testo unico degli Enti Locali (DPR 18/08/2000 N. 267) che ha sistematizzato tutte le leggi succedutesi nel tempo.
Nel 2009 durante il governo Berlusconi e con l’approvazione del decreto sicurezza bis si è proceduto all’innovazione dell’art. 143 del Testo Unico prevedendo una specifica causa di scioglimento dell’Ente locale per inflitrazioni mafiose previa relazione dei commissari prefettizi come conclusione dell’insediamento di una commissione d’accesso nominata dal prefetto.
A conclusione dell’attività di indagine i commissari redigono una relazione che inviano al Prefetto e quest’ultimo la inoltra al Ministro dell’Interno il quale verifica in sede politica se procedere o meno alla richiesta di scioglimento nella riunione del Consiglio dei Ministri e poi inviando il decreto di scioglimento al presidente della Repubblica per l’emanazione del provvedimento.
Dopo questi brevi cenni doverosi per una analisi sistematica delle disposizioni legislative (per ragioni di estrema sinteticità non ci dilunghiamo sulla legge La Loggia n. 131 del 2003 che ha attuato la legge costituzionale 18/10/2001 che ha riscritto totalmente il Titolo V della Costituzione Repubblicana).
Lo scioglimento degli Enti comunali è doverso nei casi in cui viene meno la teorica, concreta e attuale applicazione di altri principi costituzionali come il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione.
Occorre però non solo intervenire a valle, ma a monte e quindi nel procedimento elettorale e in conclusione al voto di preferenza che talvolta si presta all’inquinamento e alla pervasività delle organizzazioni criminali nel voto di scambio previsto dall’art. 416 ter (scambio elettorale politico mafioso).
A tal proposito urge un intervento del Legislatore volto a rendere più concreto e attuale l’art. 48 della Carta costituzionale non solo come punto di partenza, ma come punto di arrivo, prima che intervenga la Corte Costituzionale poiché vi è una lesione di tala principio nella misura in cui non prevede l’esatta applicazione e che ogni voto conta.
In conclusione è il voto di preferenza che talvolta è un problema ed è tal voto che portò al collasso della Prima Repubblica (si ricordi il voto di preferenza plurima)…..