Gli ultimi episodi di cronaca hanno suscitato nella comunità nazionale un forte sgomento, soprattutto perché tali episodi sono stati compiuti da minori.
Tali episodi hanno spinto molti tra criminologi, giuristi e politici a una riflessione per procedere ad una radicale riforma del sistema penale minorile connessa in particolare alla devianza minorile.
Nella prospettiva storica il Tribunale per i minorenni è stato istituito nel 1934 ed aveva come ratio quella di tendere alla rieducazione dei minori che si sono macchiati di reati prima del diciottesimo anno di età.
Il codice Zanardelli prevedeva una imputabilità dei minorenni esclusa per i minori di anni nove per fasce di età (9-14, 14, 14-18, 18-21) subordinata alla prova del discernimento o diminuita.
Il codice Rocco all’art. 97 prevede che l’imputabilità è per minori che abbiano compiuto gli anni 14, mentre per quelli infraquattordicenni la non imputabilità è sempre assoluta.
Il continuo evolversi dei costumi della società, il progresso tecnologico impone al legislatore di procedere ad una radicale riforma del sistema processuale minorile.
Il minore non va sempre perdonato, pena la non corretta attuazione del principio di rieducazione connesso alla responsabilità penale come si desume dalla prospettiva sistematica costituzionale.
Quali possono essere i punti di riforma del sistema minorile?
1) Abbassamento dell’età imputabile a 12 anni connesso a particolari fattispecie criminali;
2) Varo di un codice penale minorile che abbia una sua autonomia scientifica e applicativa;
3) Istituzione di una Procura nazionale per i minori;
4) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta bicamerale sulla devianza minorile;
5)Educare i minori all’affettività, con un ruolo pregnante e concreto, all’affettività non inteso come smanioso controllo affettivo, ma come naturale sbocco della crescita dell’età puberale.
Nell’ età contemporanea troppe sono le pressioni che i minori subiscono sia nel contesto scolastico, sia in altri contesti sociali la salvaguardia del minore e per una corretta esplicazione dello sviluppo della personalità dei ragazzi in piena coerenza del dettato costituzionale e nella sua naturale prospettiva giuridico-evolutiva.