NON PERFORMING LOANS, UNA PROPOSTA LEGISLATIVA, TRA EQUITA’ E SVILUPPO PRODUTTIVO
C’è uno strumento contabile e monetario che pesa come un macigno, sia per gli istituti di credito che per i cittadini, per la crescita della liquidità ed è quello dei crediti passati a sofferenza e deteriorati. Quelli che vengono definiti NPL o Non performing loans. Parliamo di tutti quei finanziamenti concessi a persone fisiche e giuridiche, di difficile rientro nel proprio portafoglio, che le banche sono costrette a gestire internamente per recuperare il credito vantato o ad affidare, cartolarizzandoli, esternamente a società specializzate permettendo a queste ultime la realizzazione di profitti elevatissimi. Sulla materia è intervenuta la commissione europea con varie linee guida, l’ultima del 2018, che impone alle banche, nel rispetto di Basilea 2 e della vigilanza prudenziale, un’attenzione significativa alla riduzione dei crediti deteriorati perché limita fortemente la redditività lorda ed i ricavi prospettici. Gli npl incidono negativamente anche verso i consumatori e le imprese in quanto imporrebbero agli istituti di credito una politica prudenziale bloccando lo sviluppo produttivo e commerciale e quindi contraendo consumi e investimenti.
Le banche si dotano di una strategia formalizzata volta a ottimizzare la gestione degli NPL massimizzando il valore attuale dei recuperi. La strategia va definita sulla base dell’analisi delle proprie capacità gestionali, del contesto esterno, delle caratteristiche dei portafogli deteriorati e deve individuare la combinazione ottimale tra le diverse azioni possibili per il recupero: gestione interna o affidamento a intermediari specializzati nel recupero crediti; ristrutturazione e rilascio di concessioni (forbearance); acquisizione di garanzie; procedure legali o stragiudiziali; cessioni (incluse le operazioni di cartolarizzazione) con derecognition contabile e prudenziale delle attività cedute. In particolare, le banche predispongono piani operativi di gestione degli NPL di breve e medio/lungo periodo, in cui siano definiti gli obiettivi di chiusura delle posizioni e le azioni da intraprendere (ad esempio affidamento di posizioni o portafogli a gestori esterni specializzati; cessioni sul mercato; ecc.) per il raggiungimento degli stessi. Gli obiettivi devono essere stabiliti almeno in termini di livello di NPL al lordo e al netto delle rettifiche di valore, in valore assoluto e in percentuale del totale delle esposizioni creditizie verso la clientela.
Al fine di agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza, favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto è intervenuta anche il potere legislativo italiano, nella persona di Adolfo Urso, Senatore di fdi nonché Vicepresidente del Copasir, il quale ha presentato in data 12 settembre 2018 il DDL 788 avente l’obiettivo, attraverso la risoluzione della problematica dei crediti deteriorati, di liberare il sistema sociale e produttivo italiano gravato da un peso oneroso, sia finanziario che bancario, che ne compromette le possibilità di ripresa. Il ddl 788 è composto da 5 articoli che affrontano specificamente l’ambito di applicazione, il diritto di opzione del debitore ceduto, l’esercizio del diritto di opzione, norme transitorie e la cancellazione del debitore dalla centrale rischi finanziaria.
La norma ha una duplice finalità: garantire un principio di equità tra le parti in campo, garantendo un giusto ma limitato guadagno a chi ha in mano il debito di famiglie ed imprese e, nel contempo, realizzare una sorta di «sanatoria» dei crediti deteriorati. Un vero e proprio riscatto che consenta a famiglie e imprese di liberarsi dall’incubo della schiavitù del debito e ricominciare a vivere e produrre. Le cessioni di portafogli di crediti deteriorati sono state effettuate dalle banche in recente periodo con prezzi molto vantaggiosi per gli acquirenti cessionari. Con il disegno di legge si vuole consentire ai soggetti debitori in sofferenza, ma che hanno ancora la possibilità di rimettersi in gioco, di poter estinguere il proprio debito a un prezzo ragionevole, facendo al contempo conseguire al creditore cessionario comunque un giusto profitto.
Il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 25.000.000, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento. Il debitore può esercitare il diritto di opzione solo nel rispetto di determinati requisiti:
la legge si applica alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell’autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati «società cessionarie», da banche e intermediari finanziari quando: a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018; b) il debitore sia una persona fisica o un’impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a); c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell’ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2019.
L’avvenuto pagamento del debito ai sensi della presente legge comporta l’automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d’Italia.
Sono oltre un milione e duecentomila soggetti, famiglie, professionisti, imprese che hanno debiti ormai deteriorati, spesso tartassati da chi intende riscuoterli, talvolta con strumenti e pratiche che potremmo definire di stalking bancario, la cui cronaca purtroppo è zeppa di episodi drammatici. Il ddl. 788 è ancora oggetto di lavoro e di approfondimento in commissione finanze del Senato e la sua approvazione potrà rappresentare una soluzione incentivante sia per gli istituti di credito, che nel rispetto delle regole di vigilanza, libereranno nuove risorse liquide sia per consumatori e imprese mettendo loro a disposizione queste risorse indispensabili per il rilancio della produttività e dei consumi per la crescita della domanda aggregata.
Giuseppe Della Gatta